introduzione
On. Sandro Bondi
 
I - Problemi normativi, organizzativi e gestionali
On. Prof. Domenico Di Virgilio
On. Eolo Parodi
On. Donato Bruno
Sen. Carlo Vizzini
Dott. Carlo Lucchina
Prof. Alessandro Rampa
Prof. Francesco Cognetti
Dr Stefano Biasoli
Fra Mario Bonora
Prof. Giuseppe Del Barone
On. Fabio Minoli Rota
 
II - Gli aspetti finanziari del modello sanitario federalista
Sen. Giuseppe Vegas
Prof. Antonello Zangrandi
On. Avv. Fabio Gava
 
III - Principio di Sussidiarietà e valore della Solidarietà
Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati
On. Avv. Antonino Gazzara
On. Prof. Giuseppe Palumbo
Sen. Antonio Tomassini
Prof. Avv. Achille Chiappetti
Prof. Enrico Garaci
Prof. Walter Pasini
Dr Giuseppe Garraffo
 
Conclusioni
On. Prof. Gianstefano Frigerio
 
On. Prof. Giuseppe Palumbo
 
Non c’è dubbio alcuno che dal dibattito sul nuovo Welfare emerge la necessità di ridisegnare il quadro delle risorse da dedicare allo Stato sociale che necessariamente dovrà cambiare volto. La chiave del nuovo sistema dovrà passare attraverso meccanismi di investimento in capitale umano per poter meglio finanziare e reggere il nuovo stato sociale.
I principi di solidarietà e sussidiarietà della Costituzione Italiana sono citati dall’articolo 3 del comma 2 che testualmente recita "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la piena partecipazione alla vita pubblica.
La costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà, non c’è dubbio alcuno, rappresenta un elemento molto importante nel processo di trasformazione dello Stato, anche perché il ricorso a questo principio consente alla Repubblica di ampliare gli strumenti a sua disposizione e così realizzare il principio di eguaglianza sostanziale.
E’ importante sottolineare quanto indispensabile sia la necessità che il soggetto pubblico non operi in maniera separata o antagonista rispetto a quei cittadini che si attivano per una migliore realizzazione dell’interesse generale collaborando fattivamente con nuove e più avanzate realtà.
E per sottolineare questo principio va considerato il valore non solo civile ma anche economico dell’impegno di quei cittadini e di quelle associazioni che mettono a disposizione della collettività risorse umane molto rilevanti che si aggiungono spontaneamente alle risorse di cui dispone l’amministrazione pubblica.
Si è praticamente in presenza di un nuovo scenario caratterizzato da un diverso modo di governare dal momento che entrano in relazione una pluralità di esperienze rispetto alle quali le pubbliche amministrazioni sono chiamate a sostenere l’azione assicurando loro spazi e risorse economiche.
Non c’è dubbio alcuno che si fa sempre più stringente la necessità di cambiare profondamente il nostro impianto costituzionale ed il federalismo è il giusto modo, a livello di organizzazione statuale, con il quale può essere realizzato il principio della sussidiarietà, ovvero l’esaltazione dell’autonomia del cittadino ed il suo primato sullo Stato. Questa riforma sarà utile al nostro Paese perché tenterà di riportarlo all’avanguardia delle esperienze costituzionali dei Paesi vicini compresi quelli che fanno parte dell’Unione Europea.
Va ricordato che lo Stato non ha alcun carattere di immutabilità o immodificabilità; insomma non è una entità superiore alla società di cittadini poiché non è nient’altro che la forma convenzionale che questa società autonomamente ha stabilito di darsi.
Il cittadino, in poche parole, è la fonte della sovranità dello Stato e dalla sua autonomia discende necessariamente anche il suo primato sullo Stato la cui azione appunto dello Stato, deve essere regolata da una rigorosa applicazione del principio di sussidiarietà per cui l’intervento pubblico avviene solo là dove e allorquando sia richiesto dal soggetto singolo o da una comunità con tempi, risorse e modalità predefiniti.
Sussidiarietà significa, in definitiva, compressione estrema dell’interventismo statale in tutti i campi della vita del cittadino e conseguentemente riappropriazione di tutti quegli ambiti di vita oggi indebitamente regolati od occupati dallo Stato. Nasce e si sviluppa da qui il senso del federalismo dal momento che sussidiarietà vuol dire anche "il più possibile da me stesso, il meno possibile dallo Stato".
Federalismo e sussidiarietà indicano chiaramente le linee di questa riforma radicale; lo Stato delle libertà deve produrre il massimo sforzo della spesa pubblica a favore dell’autofinanziamento delle comunità e dei singoli. La costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà, già presente nella legislazione ordinaria rappresenta un elemento molto importante nel processo di trasformazione dello Stato. Nella concezione più tradizionale, il flusso del potere va dalle istituzioni (che decidono) ai cittadini (soggetti passivi delle decisioni); le amministrazioni hanno il "monopolio" del perseguimento dell’interesse pubblico e gli amministrati sono i meri "destinatari".
Con l’art. 118, invece, il flusso si inverte, perché il potere di iniziativa può essere assunto in prima persona dai cittadini. Il ricorso alla sussidiarietà orizzontale consente alla Repubblica di ampliare gli strumenti a sua disposizione per la realizzazione di quel principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 della Costituzione: ora, infatti, emergono nuovi soggetti in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni umane e sociali della persona.
Naturalmente l’effetto positivo del nuovo principio di sussidiarietà dipende in gran parte dall’interpretazione concreta che di esso ne daranno il legislatore ordinario, le diverse Amministrazioni pubbliche e la giurisprudenza. E’ infatti indispensabile che il soggetto pubblico non operi in maniera "separata" o "antagonista" rispetto al cittadino che si attiva per una migliore realizzazione dell’interesse generale, ma che la sua azione si confronti quotidianamente con questa nuova realtà in un clima di effettiva collaborazione.
Va infatti considerato il valore, non solo civile ma anche economico, dell’impegno profuso dai cittadini e dalle loro associazioni,, che mettono a disposizione della collettività risorse umane molto rilevanti, che si aggiungono spontaneamente alle risorse – spesso inadeguate – di cui dispone l’Amministrazione pubblica. Si tratta di un’opportunità che le Amministrazioni – ed in particolare quelle comunali – non dovrebbero lasciarsi sfuggire a meno di compromettere il perseguimento dei propri fini istituzionali.
Siamo perciò in presenza di un nuovo scenario, caratterizzato da un diverso modo di governare: entrano in relazione una pluralità di esperienze, rispetto alle quali le Amministrazioni pubbliche possono non solo limitarsi a dare sostegno alle iniziative proposte dai cittadini che si attivano, ma anche sostenere in via generale l’azione di queste realtà assicurando loro spazi, risorse economiche e stimolando la loro iniziativa.
La realtà del Terzo settore è estremamente diversificata (associazioni di volontariato, cooperative, enti non profit, etc.), in quanto rappresentata da soggetti con differenti connotazioni giuridiche che svolgono la loro attività, anche imprenditoriale, ma comunque al di fuori della logica del profitto propria del mercato. L’elemento unificante appare rappresentato proprio dall’assenza di fine di lucro, cioè dalla mancata redistribuzione di utili tra gli associati.
Il ruolo del Terzo settore ha assunto nel corso del tempo un rilievo via via maggiore sia dal punto di vista economico che da quello sociale, con particolare riferimento ai settori dell’assistenza e della sanità.
La disciplina legislativa in materia è stata a lungo caratterizzata da interventi spesso frammentari. Si segnalano a tale riguardo le disposizioni volte a garantire la partecipazione di tali organismi ai procedimenti decisionali in singoli settori e alla gestione dei servizi, come la legge sull’infanzia, le norme sui piani sanitari e quelle sull’immigrazione. Altri provvedimenti riguardano aspetti fiscali e sono volti ad agevolare l’attività di soggetti rientranti in questa categoria, il più importante dei quali è il decreto legislativo 460/97 sulle ONLUS.
Solo al termine della scorsa legislatura sono stati approvati due provvedimenti che affrontano in maniera organica la materia. Il primo è la riforma dell’associazionismo (legge n. 388/2000), che opera il riconoscimento e disciplina la costituzione delle associazioni di promozione sociale, stabilendo i principi sui rapporti tra Amministrazioni pubbliche e associazioni.
Con la legge quadro sull’assistenza (legge n. 328/2000), invece, sono previste disposizioni volte ad assicurare il coinvolgimento pieno delle associazioni del terzo settore nella fase della programmazione degli interventi e nella gestione della rete dei servizi che dovrà essere realizzata al fine di migliorare le prestazioni nell’area dell’assistenza sociale.
Proprio l’assistenza sociale rappresenta uno dei settori in cui potrà meglio realizzarsi la collaborazione tra pubblico e privato. Le associazioni di volontariato rappresentano spesso i soggetti maggiormente in grado di utilizzare le risorse del fondo per le Politiche sociali, nel quale convergono gli stanziamenti pubblici, per garantire migliori condizioni di assistenza ai soggetti più deboli e bisognosi.
                                                           


[1] Deputato – Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati