|
1.- Il principio della sussidiarietà non è stato forgiato dall’ordinamento giuridico italiano. Esso è stato recepito, di recente, dal diritto comunitario che lo ha introdotto formalmente come criterio di convivenza e di riparto delle attribuzioni della Comunità Europea e di quelle degli stati membri. Perciò l’estraneità del concetto di sussidiarietà, pur essendo solo di carattere formale, non è stato subito percepita nell’ordinamento interno, sebbene la sua trasposizione non fosse difficile. In effetti alcune applicazioni del principio stesso sono rinvenibili nella Costituzione sebbene non erano concepite come il prodotto di un principio generale qual è, appunto, la sussidiarietà. Senonché il termine "sussidiarietà" non aveva un esatto corrispondente nel linguaggio tecnico giuridico italiano nel quale avevano cittadinanza formale quali, principi della socialità, della solidarietà, dell’autonomia e del decentramento.
La comprensione e l’assimilazione della portata letteralmente rivoluzionaria del principio di sussidiarietà, nelle due forme in cui esso si esprime, sussidiarietà verticale e orizzontale, riguardo alla tradizionale concezione dello stato moderno e del suo ruolo, sono quindi avvenute con molta lentezza.
Infatti, può dirsi -senza tema di smentita- che con tale principio è stato introdotto alla fine del secolo appena trascorso il giusto strumento per rompere la concezione tradizionale e consolidata dello Stato onnipresente e onnipotente. E’ quindi iniziato un nuovo ciclo dopo che per tre secoli in cui si era sviluppato ed applicato il dogma secondo cui lo Stato sarebbe l’unica ed esclusiva forma ideale dell’organizzazione civile.
2.- Se si prende in considerazione la prima delle due forme in cui la sussidiarietà si manifesta, ossia la "sussidiarietà verticale", va ricordato che essa consiste nel criterio organizzativo secondo cui le funzioni pubbliche vengono assegnate con un criterio progressivo partendo dal basso. In altre parole, assegnando agli enti territoriali minori tutte le attribuzioni possibili escludendo solo quelle che essi non possono svolgere in ragione della loro dimensione e capacità, che vengono assegnate agli enti di maggiori dimensioni nei limiti della loro capacità fino a risalire allo Stato centrale.
Come si è detto, questa forma di sussidiarietà, per il vero, era presente quantomeno in embrione e con una consapevolezza del tutto relativa della nostra Costituzione repubblicana. La redistribuzione delle attribuzioni statali a favore delle regioni e degli enti locali, sancita dall’art. 5 Cost. e l’istituzione stessa delle regioni, ai sensi dell’art. 114 Cost., sono una manifestazione sostanziale del principio della sussidiarietà verticale.
Per quanto concerne la "sussidiarietà orizzontale", questa consiste nel principio secondo il quale lo Stato, anzi l’organizzazione pubblica di qualunque tipo essa sia, debba cedere la precedenza all’iniziativa privata anche in quei campi che essa ha tradizionalmente gestito considerandoli oggetto di funzioni pubbliche.
Secondo il principio stesso, lo svolgimento di tali funzioni deve essere in primo luogo rilasciato all’iniziativa privata e, solo laddove quest’ultima non sia in grado di soddisfare le esigenze pubbliche generali, la mano pubblica è abilitata ad intervenire.
3.- Come è facile notare, l’applicazione dei due rami in cui si ripartisce la sussidiarietà comporta una forte riduzione del ruolo statale nei suoi due caratteri del centralismo e dell’omniuniversalità.
Non è un caso che le forze politiche che hanno sempre osteggiato il criterio della sussidiarietà (specie orizzontale) sono quelle della sinistra social-comunista che sono motivatamente legate, in coerenza con la loro visione politica, ad un forte statalismo e centralismo: per mantenere in capo al "pubblico" un forte ruolo per la redistribuzione della ricchezza e per l’appiattimento forzato delle classi sociali; perché non disposte ad accettare il liberismo che è prodotto dal moltiplicarsi dei centri di potere pubblico e dal rafforzamento dell’iniziativa privata.
E in effetti i social-comunisti, allora marxisti, si sono opposti strenuamente all’istituzione delle Regioni in sede di Assemblea costituente nel 1946-1947.
Né è un caso che il centrosinistra abbia affrettatamente imposto la riforma del Titolo V nel più assoluto disinteresse nei confronti della sussidiarietà verticale.
Prevedendo, infatti, un gran numero di competenze legislative concorrenti coinvolgenti materie di vera matrice statale l’Ulivo ha creduto di cogliere letteralmente due piccioni con una fava. Da una parte si è presentato come fautore del decentramento coinvolgendo le Regioni in materie che, secondo il principio di sussidiarietà, mai avrebbero potuto essere loro assegnate. D’altro canto ha ingabbiato la potestà legislativa regionale nella rete composta dalle leggi di principio statali, dando luogo ad un sistema (che ho definito federalismo all’italiana) estremamente farraginoso e costoso, in quanto saturo di duplicazioni organizzative.
4.- Per quanto attiene alla sanità, questa metodologia della sinistra e i suoi effetti negativi sono evidenti.
Non è stata data allo Stato alcuna competenza esclusiva -se non quella, indicata in via del tutto generica con riferimento alla globalità dei diritti civili e sociali, della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantirsi su tutto il territorio nazionale. E’ stata invece prevista - come materia di potestà legislativa concorrente stato-regioni - la tutela della salute, come se non esistessero degli ambiti di questa materia che non debbano rimanere di competenza esclusiva statale, quali la profilassi internazionale, le tipologie dell’assistenza sanitaria e così via.
Si spiega perciò come nel necessario lavoro di ricostruzione di una nuova forma di Stato, che l’attuale Governo sta svolgendo attraverso il suo progetto di riforma istituzionale, sia stata presa in considerazione anche la modifica dell’art. 117 Cost., malamente modificato in sede di riforma del Titolo V. E ciò in particolare con riferimento alla sanità.
Il disegno di legge costituzionale appena ora approvato dalla Camera dei Deputati è, in particolare, apprezzabile laddove prevede la restituzione allo Stato, come ricordava stamani il ministro La Loggia, delle c.d. leggi generali sanitarie. Ciò mentre è stato conferito alle regioni di occuparsi della assistenza e dell’organizzazione sanitaria. La sussidiarietà nella sanità è quindi garantita dalle leggi generali di matrice statale ed applicata di conseguenza dalle Regioni nello spazio della loro autonomia organizzativa sul territorio.
Questa corretta applicazione del principio di sussidiarietà risana il sistema confusionario prodotto dalla riforma del Titolo V dell’Ulivo e riporta in termini di correttezza e funzionalità i futuri assetti della sanità italiana. E’ indubitabile infatti che allo Stato debbano spettare in via esclusiva le norme generali sulla sanità valide per tutti i cittadini (e stranieri). E’ giusto, altresì, che alle Regioni venga conferito il potere di organizzare sul proprio territorio l’assistenza sanitaria nel modo più efficiente possibile, disponendo a loro discrezione dei mezzi economici propri. Di talché saranno principalmente premiati i cittadini di quelle regioni che meglio sanno governarsi, pur mantenendo salvo il livello delle prestazioni necessarie su l’intero territorio nazionale.
5.- Per quanto attiene alla sussidiarietà orizzontale, va detto (giacché il fatto non è ancora sufficientemente chiaro a tutti) che è questa la forma di sussidiarietà che è la più dirompente nei confronti della tradizionale concezione dello Stato moderno.
Tale principio nel campo della sanità ha quantomeno un duplice modo e luogo di applicazione: quello dell’assistenza sanitaria e quello della ricerca medica, nei quali il contributo dei privati non può che costituire una spinta di progresso secondo la logica, non solo economica, della concorrenza.
La sua applicazione tende a bloccare, anzi, a fare invertire l’evoluzione che ha sempre più ristretto anche nei campi della sanità e dell’assistenza gli spazi dell’iniziativa privata (e religiosa). Senza voler negare con ciò il ruolo fondamentale e di sostituzione che lo Stato moderno ha svolto dalla fine dell’800 in poi nella sua veste più democratica ed evoluta di Stato sociale.
Né può meravigliare che, ancora una volta che le sinistre, legate all’idea di uno Stato che si surroga il più possibile ai privati per garantire il raggiungimento dei fini di totale pianificazione e appiattimento della società civile, si siano strenuamente opposte ad una seria introduzione del principio della sussidiarietà orizzontale, anche nel campo della sanità.
Basti ora ricordare il duro rifiuto delle forze di Governo di allora (1996-1997) di introdurre, l’art. 5 del progetto della Commissione Bicamerale, per la riforma istituzionale il principio della sussidiarietà orizzontale. Ne è possibile trovare nella più recente modifica del Titolo V un serio richiamo a tale principio, salvo la generica formuletta dell’art. 118 ultimo comma Cost.. Introdotta, peraltro, grazie ad un emendamento del centro-destra. ("Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà").
D’altronde, anche per la sussidiarietà orizzontale è possibile trovare nella Costituzione Repubblicana un qualche richiamo. Basti pensare al ruolo che viene riconosciuto alle formazioni sociali e alle istituzioni sociali (famiglia, scuola, università, istituzioni sanitarie) nella gestione autonoma, nelle proprie funzioni, che sono riconosciute di "interesse generale".
E’ indubbio che un rafforzamento del principio di sussidiarietà orizzontale è rilevabile nel tessuto organico della riforma istituzionale che la CDL sta approvando, la quale anche da questo punto di vista, è stata evidentemente offuscata dall’esigenza di allargare alle altre forze politiche, esterne alla maggioranza, il consenso sulla riforma.
6.- Mi si autorizzi, per concludere, a richiamare, quale modello applicativo della concezione liberal-sociale di Forza Italia, il recente Statuto della Regione Lazio per il quale ho predisposto la prima bozza. Ebbene, in tale Statuto sono indicati amplissimi spazi riservati all’azione e all’iniziativa privata nei più svariati campi sociali, ma in particolare, l’affermazione del principio della priorità dell’iniziativa privata sull’intervento pubblico, nel campo dell’assistenza in genere e dell’assistenza sanitaria.
[1] Ordinario di Diritto Amministrativo - Università "La Sapienza"
|